Il 1° gennaio 2013 si è consumato uno dei più importanti switch-off nella storia del processo di digitalizzazione della PA italiana: quello relativo alla dematerializzazione di accordi e contratti.
Contrariamente ad altre scadenze, il termine che il legislatore – in questo caso – ha dato agli Enti è stato davvero esiguo, evidentemente nella convinzione che tutte le PA fossero già pronte per questo importante cambio di passo. Ed invece, a quasi due mesi dall’entrata in vigore della norma, si moltiplicano i dubbi e – soprattutto – si corre il rischio che, anche questa volta, tutto si traduca in un ennesimo “passo del gambero”.
Ma andiamo con ordine. L’art. 6 del Decreto Legge Sviluppo-bis (D.L. n. 179/2012, così come modificato dalla Legge di conversione n. 221/2012) contiene rilevanti novità in relazione all’attività contrattuale delle PA. In particolare:
a) Accordi tra PA – viene modificato l’art. 15 Legge n. 241/1990 e si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2013, gli accordi fra pubbliche amministrazioni - pena la nullità degli stessi - devono essere sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
b) Contratti relativi a lavori, servizi e forniture – il legislatore ha modificato l’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), prevedendo che, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, il contratto debba essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
L’obiettivo perseguito dal legislatore è chiaro: la dematerializzazione dell’intera attività contrattuale della PA; tuttavia, quest’obiettivo è reso al momento più lontano da alcuni ostacoli.
Il primo ostacolo è relativo ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Infatti, mentre non vi è nessun dubbio che l’atto notarile debba ormai essere sempre informatico, si è diffuso un orientamento interpretativo in base al quale la stipulazione dei contratti in forma amministrativa possa ancora essere effettuata con le modalità tradizionali.
Tale interpretazione, nata probabilmente per ovviare alle prime difficoltà poste dallo switch-off, non appare cogliere nel segno, in quanto contraria alla stessa ratio della norma che è – evidentemente – quella di dematerializzare l’intera attività contrattuale della PA e, più in generale, contraria a tutta la legislazione in tema di digitalizzazione.
Di conseguenza, gli Enti sono chiamati a dotarsi di tutti gli strumenti necessari e – naturalmente – a rivedere i propri atti organizzativi al fine di essere pronti alle sottoscrizioni.
Queste devono ormai avvenire in forma integralmente informatica, anche nel caso in cui le altre parti non dispongano di sistemi di sottoscrizione elettronica previsti dalla norma (come la firma digitale). Infatti, la firma digitale è richiesta doverosamente all’ufficiale rogante, ma non anche alle parti che possono anche apporre ancora la sottoscrizione autografa, acquisita tramite scansione: l’ufficiale rogante, infatti, compie un’attestazione di tutte le operazioni effettuate in sua presenza e la sottoscrive con firma digitale.
Seguendo tale orientamento, la stipula dei contratti deve avvenire in modo del tutto differente rispetto al passato (anche in virtù del principio di nullità per violazione delle forme. Devono essere eseguiti attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione anche tutti gli adempimenti successivi alla stipula (come, ad esempio, la registrazione).
Ed ecco un altro degli ostacoli alla piena attuazione della norma: alcune direzioni regionali delle Entrate continuano a richiedere, per la registrazione, una copia cartacea “da consegnarsi a mano”, adducendo come motivazione che la norma contenuta nel Decreto Sviluppo-bis si limiterebbe a digitalizzare solo la procedura di stipula (e non anche quella di registrazione).
Tale prassi, oltre ad essere indice di grave miopia interpretativa, è problematica sotto un duplice ordine di profili:
a) organizzativi: l’estrazione di copia cartacea del contratto informatico inserirebbe elementi di complessità e un aggravio anche economico per le Amministrazioni;
b) normativi: in base alle norme del CAD – proprio come modificato dalla stessa Legge n. 221/2012 – le comunicazioni tra Enti debbono avvenire necessariamente in modalità telematica. L’art. 47, comma 1-bis, CAD prevede che l'inosservanza di quest’obbligo, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
Per ulteriori informazioni sulla procedura di attivazione, fate riferimento alle pagine relative a: Marca Temporale e Timbro digitale con QR Code (quest'ultimo non obbligatorio)
Fonte: AgendaDigitale.EU
Le Camere di Commercio di tutta Italia hanno da poco inviato ai titolari di impresa la seguente comunicazione importantissima: A breve le società di capitali saranno chiamate a comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese come previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017,...
Dati i frequenti cambiamenti in atto nei sistemi Mac, le seguenti informazioni potrebbero essere aggiornate per il Vs. sistema. Abbiamo testato questa soluzione per macOS Catalina, ove i ns. clienti ci hanno inviato diverse segnalazioni di incompatibilità. Una di queste è che tentando di...
Il numero 0823.253085 non corrisponde più alla nostra nostra azienda di Firma Digitale. E' necessario comporre il numero 0823.1608077 per avere tutte le informazioni sulle nostre firme digitali e prodotti simili. Ancor meglio sarebbe scrivere a claniusconsulting@gmail.com oppure inviare un...
La firma in formato .xml (XADES-BES), è in genere utilizzata in ambito sanitario o per la firma di fatture e documenti finanziari. Il documento sottoscritto digitalmente ha piena validità legale.Con il software ArubaSign e ArubaKey in dotazione con le ns. firme digitali è possibile...
Often, some companies that work with Italian public administrations need digital signatures to participate in Italian invitations to tender. If you are a non-italian citizens then you can still obtain an Italian Digital Signature following 12 steps: Fill in the Atto Notorio and go to an...
La Carta Nazionale dei Servizi o CNS è un dispositivo che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale. È uno strumento informatico che consente l’identificazione certa dell’utente in rete e permette di consultare i dati personali resi disponibili dalle pubbliche...
Per effetto del D.L. n. 179 del 18/10/2012 in vigore dal 20 ottobre 2012 le Ditte individuali hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese, in sede di prima iscrizione un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Il Registro...
Dal 2 dicembre 2013 sarà attivata la trasmissione telematica del certificato di successione da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La nuova procedura di trasmissione telematica riguarda il certificato di successione...
Dal 5 giugno obbligatorio l'adeguamento alle regole tecniche per la generazione, l'apposizione e la verifica delle firme elettroniche avanzata e qualificata, ma anche della firma digitale. Ora che le nuove regole tecniche sono state ufficialmente pubblicate,...