Diventa operativo dal 30 giugno 2014, nell'ambito del cd. processo civile telematico, l'obbligo del deposito telematico di atti e documenti.
L'art 16 bis del Dl 179/2012, "Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico", convertito con modifiche nella L 221/2012, inserito dalla L 228/2012, "Legge di stabilità 2013", ha previsto che a decorrere da tale data "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche".
Le regole e le specifiche tecniche per l'adozione del processo telematico sono contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 e nel Provvedimento del 18 luglio 2011, pubblicato sul sito del Ministero della giustizia. Con tali disposizioni regolamentari sono state introdotte importanti novità che hanno modificato la struttura e la funzionalità del processo telematico. Le novità più rilevanti riguardano la diversa regolamentazione dei punti di accesso, ovvero i canali di interazione con l'amministrazione giudiziaria.
Sono state implementate le funzionalità del portale dei servizi telematici, che passa da sito contenitore a portale interattivo con modalità di accesso alla giustizia online. Tra i nuovi servizi ci sono infatti la possibilità di accedere a raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, in forma anonima. In generale, nell'ambito della sua generale funzione di consultazione, il Portale dei servizi telematici consente l'accesso da parte dell'utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari; mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione e di pagamento; consente ai soggetti abilitati e agli utenti privati di accedere attraverso un'apposita area ai documenti che contengono dati sensibili.
Inoltre, vengono potenziati i punti di accesso, attraverso la previsione della possibilità della contemporanea iscrizione da parte degli avvocati in più PDA.
Il PDA può essere definito come un sistema alternativo al portale dei servizi telematici che pur attingendo dalla stessa fonte offre agli utenti oltre ad un servizio di consultazione, anche servizi aggiuntivi e complementari, come ad esempio la predisposizione e l'invio degli atti in forma telematica, nonché garanzia della sicurezza dei servizi, formazione e assistenza agli utenti, anche relativamente ai profili tecnici.
Il portale è accessibile all'indirizzo http://pst.giustizia.it ed è composto da un area pubblica e un area riservata. All'interno dell'area pubblica è possibile accedere, senza l'impiego di credenziali o sistemi di identificazione, alle informazioni ed alla documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima. In quest'ultimo caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire all'identità dell'interessato.
Nell'area riservata, cui si accede previa identificazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o CNS-Like della propria Firma Digitale, sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie.
E' possibile ottenere la Firma Digitale e CNS, attivandola oggi presso in nostri uffici:
http://www.firmadigitale.caserta.it/acquistare/prenotazione.html
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